Art. 20.
(Autonomia dei Comuni e delle Province).

      1. I Comuni e le Province sono enti autonomi dotati di propri statuti che disciplinano le attribuzioni dei propri organi, il funzionamento e le forme di garanzia dei cittadini, nel rispetto della Costituzione, del presente Statuto e delle leggi regionali di cui al comma 2.
      2. La legge regionale, approvata previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, espressa nelle forme e con gli effetti previsti dalla legge regionale statutaria, disciplina le elezioni degli organi degli enti locali e detta princìpi fondamentali comuni in materia di ordinamento delle autonomie locali.
      3. La legge regionale di cui al comma 2 assicura i diritti di partecipazione alla vita degli enti locali a coloro che risiedono stabilmente e legalmente nel territorio regionale.
      4. I Comuni e le Province hanno potestà di emanare regolamenti per la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni di competenza, secondo i princìpi stabiliti dalla legge regionale di cui al comma 2.
      5. I regolamenti emanati ai sensi del comma 4 sostituiscono la disciplina organizzativa

 

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e procedurale eventualmente dettata dallo Stato o dalla Regione con legge o regolamento.
      6. I regolamenti di cui al comma 4 devono rispettare i limiti e le prescrizioni espressamente posti dalla legge, nonché quelli rivolti alla tutela di interessi dei soggetti privati o di interessi pubblici la cui tutela è affidata a enti diversi da quello che emana il regolamento.