1. I Comuni e le Province sono enti autonomi dotati di propri statuti che disciplinano le attribuzioni dei propri organi, il funzionamento e le forme di garanzia dei cittadini, nel rispetto della Costituzione, del presente Statuto e delle leggi regionali di cui al comma 2.
2. La legge regionale, approvata previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, espressa nelle forme e con gli effetti previsti dalla legge regionale statutaria, disciplina le elezioni degli organi degli enti locali e detta princìpi fondamentali comuni in materia di ordinamento delle autonomie locali.
3. La legge regionale di cui al comma 2 assicura i diritti di partecipazione alla vita degli enti locali a coloro che risiedono stabilmente e legalmente nel territorio regionale.
4. I Comuni e le Province hanno potestà di emanare regolamenti per la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni di competenza, secondo i princìpi stabiliti dalla legge regionale di cui al comma 2.
5. I regolamenti emanati ai sensi del comma 4 sostituiscono la disciplina organizzativa